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Note di variazione nelle procedure concorsuali 2022: novità e esempi

Nota di variazione: obblighi in capo al cessionario/comittente

 In generale è rimasto fermo il fatto che laddove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di operare la variazione in diminuzione, «il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa» 

La circolare delle Entrate chiarisce che tale obbligo di registrare la nota di variazione emessa dal creditore «non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)». Il curatore o commissario che riceve la nota di variazione, pertanto, non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro Iva. Ciò implica che, in tal caso, la procedura non è tenuta al versamento dell’imposta, che resta a carico dell’Erario .

Attenzione va però prestata al fatto che l’obbligo di registrazione della variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata, permanga, in capo al cessionario/committente:

  1. negli accordi di ristrutturazione dei debiti
  2. e nei piani attestati.

Il cedente/prestatore, pertanto, può portare in detrazione l’IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l’imposta all’Erario.

Un caso particolare, introdotto come disciplina dal Decreto Sostegni-bis è la previsione che nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, «il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento.

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Aggiornata il: 26/01/2022