Vediamo di seguito alcuni esempi:
Esempio 1
- 30 novembre 2021: a seguito della vendita di un bene, il cedente (creditore) emette fattura per operazioni imponibili pari a € 45.000 e imposta per € 9.900, non pagate dal cessionario (debitore);
- 10 gennaio 2022: sentenza dichiarativa di fallimento del debitore
- 10 gennaio 2022: decorrenza del termine a partire dal quale poter emettere la nota di variazione in diminuzione; il creditore emette nota di variazione in diminuzione per € -45.000 e imposta per € -9.900
Ipotesi 1: il creditore emette la nota di variazione nell’anno 2022: il diritto a detrazione può essere esercitato al più tardi in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023); per l’effetto, il creditore riduce l’imposta a debito di 9.900 euro. Ipotesi 2: il creditore emette la nota di variazione entro i primi quattro mesi dell’anno 2023 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022): in tale ipotesi, il diritto a detrazione può essere esercitato nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre di emissione ovvero, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (30 aprile 2024); per l’effetto, il creditore riduce l’imposta a debito di 9.900 euro |
continuiamo con l'esempio
- 10 giugno 2026: definizione del piano di riparto della procedura fallimentare del debitore che prevede il pagamento parziale al creditore del corrispettivo pattuito, per un ammontare complessivo pari a € 30.000, ossia per un importo superiore a quello rettificato in diminuzione (comma 3-bis);
- 18 giugno 2026: pagamento del corrispettivo come da piano di riparto;
- 30 giugno 2026: termine ultimo per emettere la nota di variazione in aumento ai sensi del comma 5-bis; il creditore emette nota di variazione in aumento per € 24.590 di imponibile ed € 5.410 di imposta;
- 16 luglio 2026: termine della liquidazione di giugno 2026 (per i contribuenti mensili), alla quale fare concorrere l’imposta afferente la nota di variazione in aumento, ossia una imposta a debito pari ad € 5.410;
- oppure 20 agosto 2026: termine della liquidazione del secondo trimestre 2026 (per i contribuenti trimestrali), alla quale fare concorrere l’imposta afferente la nota di variazione in aumento, ossia una imposta a debito pari ad € 5.410
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