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Tax credit manifesti pubblicitari: le domande fino al 10 marzo

Tax credit manifesti pubblicitari: a chi spetta e come

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto, il credito d’imposta per il pagamento del canone è previsto in favore:

  • dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, 
  • destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di 6 immagini. 

Il credito d’imposta non si applica, tuttavia, alle “insegne di esercizio”, e in particolare «Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta»

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. 

Al riguardo si evidenzia che per importo «dovuto» a titolo di canone deve essere preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell’ente locale creditore) e relativo all’anno 2021. 

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dovuta.

In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento. 

Inoltre, con riferimento alla condizione relativa all’attribuzione del credito d’imposta in esame si evidenzia che tale credito d’imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021, per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi

Più precisamente, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l’importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l’importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6. 

Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone: 

  • per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo; 
  • per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6; 
  • per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6. 

Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, con riferimento all’anno 2021, a titolo di canone. 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto relativamente all’anno 2021, a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022. 

Detta percentuale è ottenuta rapportando il predetto limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo degli importi dovuti per l’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale indicati nelle comunicazioni presentate.

Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/03/2022