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Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04

Registro pubblico oppositori: contraente, operatore, materiale pubblicitario

Di seguito alcun definizioni in modo da inquadrare correttamente il funzionamento del registro e i soggetti interessati.

  1. Contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate
  2. Operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
  3. Materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere:
    • il trasferimento di beni mobili o immobili
    • la prestazione di opere o di servizi
    •  oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/04/2022