Il decreto stabilisce che l'incentivo è riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:
a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
c) equipaggiate con uno o più vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili.
Le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare inoltre seguenti ulteriori requisiti:
- a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
- 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
- 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
- b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
- 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico chiusi o a cassone;
- 2) 25 dm², nel caso di una o piu' superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.
I requisiti devono essere ricavabili dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.