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Credito di imposta cargo bike: agevolazione per PMI da richiedere entro il 30 giugno

Credito d'imposta cargo bike: ammontare ed erogazione del contributo

L'incentivo, sotto forma di credito di imposta è riconosciuto, 

  • nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021,
  • nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

L'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento (UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014 e non  è cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

Il  credito  d'imposta  è riconosciuto  dal  Ministero  della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di  presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente disponibili.

Il  Ministero,  ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,   l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per ciascun beneficiario.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal regolamento «de  minimis», procede alla  registrazione  dell'aiuto individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso è utilizzabile.

Il  credito  di  imposta  è  utilizzabile  esclusivamente   in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  

A tal fine, il modello  F24 è presentato  esclusivamente  tramite  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 01/06/2022