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Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate

Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l'acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022

L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore). 

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019». 

Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato

  1. che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia". 
  2. pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 30/11/2022