In caso di ricezione di un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica stessa.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale, la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere presso la Commissione Tributaria.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.