È fissato un limite massimo di 3.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta, di spese detraibili indicate all’articolo 15 del tuir. Sono escluse da questo limite annuale:
- le spese sanitarie (articolo 15 lettera c tuir);
- le spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (articolo 15 lettera c-ter tuir);
- le spese sostenute per un importo non superiore a 2.100 € sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana(articolo 15 lettera i-septies tuir);
- le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (articolo 15 comma 1-quater tuir).
Il computo del tetto massimo di 3.000 € non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati nell’articolo 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione è riconducibile nell’ambito di tale articolo.