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Trading on line internazionale: come indicarlo nel modello Redditi 2017

Trading on line internazionale: cos'è

L’interpello formulato all’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 71/2016 aveva ad oggetto due tipologie di investimento finanziario:

  • operazioni finanziarie sul mercato Forex;
  • opzioni binarie.

Le operazioni finanziarie sul mercato Forex avvengono attraverso la conclusione on line di contratti c.d. “spot” e “ rolling spot”. Su tali operazioni, la Risoluzione n. 67/E del 2011 aveva specificato che l’operatività sul mercato Forex prevede il regolamento delle transazioni mediante l’utilizzo di un margine.
Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.
Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l’intermediario applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, in modo che al termine della giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta estera.
In relazione con tale tipologia di operazioni, l’Agenzia nella Risoluzione 71/E del 2016 ricorda che con la Risoluzione 102/E del 2011 è stato chiarito che tali
contratti devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI CONSIDERATI

  • Operazioni finanziarie sul mercato Forex
  • Opzioni binarie


I redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.
Riguardo alle opzioni binarie, come specifica la Risoluzione in commento, la CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2 luglio 2012 ha chiarito che le stesse “presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’”acquirente” l’opzionesubisce la perdita di tutta la somma investita”.
Il documento di prassi in commento specifica che dato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano tali operazioni, si ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quater) del TUIR.
Anche in questo caso, quindi, i redditi di tali operazioni, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nel 26% - a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461 del 1997.

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Aggiornata il: 24/07/2017