Assonime evidenzia che sono sorti dubbi anche sulle modalità di misurazione del risultato incrementale, necessario per il riconoscimento dell'agevolazione, in caso di contratti collettivi territoriali o di gruppo. Al riguardo, nella circolare n. 5/E del 2018 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che “Il riconoscimento del beneficio fiscale richiede che la verifica e la misurazione dell’incremento, quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento, siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo congruo di misurazione”.
Da questa premessa l’Agenzia deduce che “anche se il contratto prevede l’erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce, tale condizione non è sufficiente , ma è necessario che l’incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio. La singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore ha raggiunto complessivamente un risultato positivo, non può riconoscere ai dipendenti l’agevolazione fiscale se il proprio risultato non è incrementale.