Requisiti soggettivi
La norma agevola gli incrementi di capitale effettuati a favore delle società di capitali e cooperative, escludendo:
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le società disciplinate dall’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, holding di famiglia);
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imprese di assicurazione.
Non possono beneficiare del credito di imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
Requisiti oggettivi
I soci devono:
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aver deliberato ed eseguito (versato) l’aumento di capitale entro il 31.12.2020.
Le società beneficiarie devono:
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aver registrato nell’esercizio 2019 ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di Euro;
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non essere classificate al 31.12.2019 come “imprese in difficoltà” secondo le definizioni europee;
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essere imprese "virtuose", ossia in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali, con le norme edilizie/urbanistiche, del lavoro, della prevenzione infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
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aver registrato a fronte dell’emergenza Covid una contrazione di ricavi di almeno il 33% nel bimestre marzo-aprile (2020 vs 2019), con relativa autocertificazione;
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rilasciare una certificazione attestante che “l’importo complessivo agevolabile” (socio + società) non supera il massimale (800.000 Euro) ovvero, in caso contrario, il minor importo spettante a titolo di credito di imposta al conferente.
Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo, i ricavi vanno considerati su base consolidata escludendo i ricavi intercompany.