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Evasione fiscale: chi e cosa cosa controlla l'Agenzia nel 2022

Evasione fiscale: controlli e compliance 2022 sulle medie e piccole imprese

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal PNNR e, nel contempo, supportare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi fiscali, sono incrementate le attività di promozione per l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, affiancando alle comunicazioni aventi funzione di reminder quelle che, tramite gli incroci centralizzati basati sull’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici individuano potenziali maggiori imponibili da sottoporre a tassazione.

Entrambe le tipologie di comunicazione preventiva consentono al contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso evitando ulteriori aggravi futuri.

In particolare, è previsto l’invio di comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultino ancora aver presentato la dichiarazione, ovvero l’abbiano presentata con dati incompleti. 

Detta attività è finalizzata a consentire il corretto adempimento dichiarativo, nei modi e termini di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando delle riduzioni sanzionatorie ivi previste per la correzione di errori e omissioni. 

Nel primo trimestre dell’anno sono state inviate comunicazioni a coloro che, in base ai dati delle fatture elettroniche, dell’esterometro e dei corrispettivi telematici, non risultano aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per il terzo trimestre del 2021 mentre è previsto, nel quarto trimestre dell’anno, l’invio di analoghe comunicazioni ai soggetti che non risultino aver presentato le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA per i primi trimestri del 2022. 

Anche in questo caso, la finalità è quella di consentire la regolarizzazione dell’adempimento, mediante l’invio, da parte del contribuente, delle comunicazioni omesse, ovvero in sede di dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2023), attraverso la compilazione del quadro VH, consentendo, altresì, il versamento delle sanzioni in misura ridotta.

Nel terzo trimestre del 2022 è previsto inoltre l’invio di comunicazioni ai contribuenti che risultino aver dichiarato, nella dichiarazione annuale IVA per l’annualità d’imposta 2019, un ammontare di IVA portata in detrazione superiore a quello ricostruito dai dati desunti dalla fatturazione elettronica e, se presenti, dalle bollette doganali di importazione. 

Nel quarto trimestre del 2022, è previsto l’invio di comunicazioni ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie in fase di registrazione degli aiuti individuali nel Registro Nazionale aiuti di Stato. 

Con la comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di recupero. 

Per quanto riguarda le attività afferenti alla gestione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), anche per il 2022 si prevede una campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza dei contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d’imposta 2021.

Le relative comunicazioni saranno rese disponibili tramite pubblicazione nel cassetto fiscale, nella seconda metà del 2022. 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, attualmente, l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici (commi 1 e 7 dell’articolo 10 del citato Regolamento), che devono essere registrati nel Registro Nazionale aiuti di Stato, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati. 

È ovviamente fatta salva la facoltà, per il contribuente, di correggere gli errori oggetto di comunicazione anche per l’annualità 2020, ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso e presentando una dichiarazione integrativa. 

Tale attività, in coerenza con il più complesso progetto degli ISA, rappresenta uno strumento di ausilio per stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/06/2022