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Albo gestori crisi d'impresa: tutte le regole

Albo gestori crisi d'impresa: sezioni e funzionamento

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 

Esso è articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria; 

b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 

Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.

L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,

connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.

Nella parte pubblica sono inseriti: 

  • i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 
  • la sezione dell'albo nella quale è iscritto 
  • e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

Nella parte riservata sono inseriti: 

  • le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 
  • le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo 
  • e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 

Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

  • i magistrati, 
  • i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 
  • nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 27/02/2023