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General contractor: l'Agenzia spiega chi è e cosa fa

General contractor: quali sono le spese agevolabili col 110%

Nel documento di prassi datato 23 giugno, le Entrate specificano che al fine di stabilire a quali condizioni sono agevolabili gli interventi realizzati avvalendosi dell’attività di un general contractor, si osserva che l’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti, essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata. 

Tale figura è stata, dunque, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di “contraente generale” è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti. 

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor - che attengono esclusivamente a profili civilistici - essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione.

Va, inoltre, precisato che l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.

In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che:

  • gli vengono addebitati da un’impresa (o anche da una associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi 
  • nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità,
  • a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, 

mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili. 

Al riguardo, si rileva che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. 

Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l'attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. 

Pertanto NON sono agevolabili col superbonus 110% nè il compenso dell'amministratore nè quello corrisposto al General Contractor per il "mero" coordinamento delle attività svolte

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/06/2022