Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.
Infatti, per espressa previsione normativa:
- i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;
sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023.
Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore:
- di banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.