Ricordiamo che la riforma del lavoro ha infatti introdotto modifiche all’art. 61 del dlgs 276/2003 e richiede che i rapporti di collaborazione coordinata a progetto siano riconducibili a "progetti specifici" determinati dal committente ma "gestiti autonomamente" dal collaboratore con obiettivi che vanno descritti e non solamente indicati nel contratto di lavoro.
Inoltre la norma richiede il collegamento ad un determinato risultato finale "obiettivamente verificabile". Il progetto non deve ovviamente coincidere con l’oggetto sociale dell’azienda ma essere straordinario rispetto alla gestione ordinaria delle attività dell'azienda.
Le attività collegate al progetto devono essere svolte in autonomia operativa e organizzativa anche se possono coincidere parzialmeente con quelle svolte da eventuali lavoratori dipendenti all'interno della stessa impresa.
La presunzione di irregolarità del contratto ossia di un rapporto subordinato in luogo di una collaborazione si applica anche se attività di natura diversa vengano svolte con le medesime modalità dei dipendenti ad esempio con orario fisso.
Per questi motivi ma a "titolo esemplificativo e non esaustivo", dice la circolare, e per favorire una valutazione omogenea da parte degli ispettori incaricati della vigilanza vengono elencati i lavoratori con le mansioni citate sopra in quanto per loro risulta difficile
La circolare dedica alcuni paragrafi alle sanzioni e sottolinea che in caso di evidenti rapporti di collaborazione in cui vi sia l’assenza di un progetto o anche di alcuni dei requisiti richiesti, essi devono essere riqualificati come rapporti di natura subordinata a tempo indeterminato.