La CTR aveva dato ragione al contribuente, un promotore finanziario che aveva richiesto il rimborso IRAP, in quanto la moglie, collaboratrice dell’impresa familiare, svolgeva una mansione meramente esecutiva. Per la CTR l’Agenzia delle entrate, in modo erroneo, aveva fatto discendere dalla circostanza che la moglie del contribuente fosse collaboratrice in forma associata nella misura del 49% dell’impresa familiare, la prova della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, laddove, in mancanza di specifica prova contraria da parte dell’Ufficio, la particolarità dell’attività di promotore finanziario svolta dal contribuente relegava la collaborazione della consorte, peraltro priva della qualifica, all’ambito meramente esecutivo di segretaria.
Su ricorso dell’Agenzia, la Cassazione annulla la sentenza regionale senza rinvio, ritenendo determinanti gli elevati importi annui dichiarati dalla coniuge a titolo di reddito di partecipazione, considerandoli incompatibili con l’assenza di autonoma organizzazione.