Il principio IRSF 5 non si applica alle seguenti fattispecie:
- attività fiscali differite disciplinate dallo IAS 12 - Imposte sul reddito;
- attività derivanti da benefici per i dipendenti disciplinate dallo IAS 19 - Benefici per i dipendenti;
- attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 - Strumenti finanziari;
- attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value previsto dallo IAS 40 - Investimenti immobiliari;
- attività rientranti nel campo di applicazione dello IAS 41 - Agricoltura;
- diritti contrattuali derivanti da contratti assicurativi ai quali si applica l'IFRS 4 - Contratti assicurativi.