Per poter essere esecutivi, gli avvisi di accertamento devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso e l’avviso che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, non prima però che siano passati 180 giorni da quando ha ricevuto l’affidamento dell’incarico. Questa sospensione automatica è stata introdotta con la conversione in Legge 106/2011 del D.l. 70/2011, per “mitigare” gli effetti derivanti dall’accertamento esecutivo che ha anticipato drasticamente i tempi della riscossione. Tale sospensione non opera, tuttavia, con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.