Per i datori di lavoro o i committenti che violano le disposizione sulla corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro.
Da sottolineare che la violazione puo essere rilevata dall'Ispettorato per:
• mancato utilizzo dei mezzi di pagamento previsti
• utilizzo dei mezzi tracciabili non andato a buon fine, ad es. revoca del bonifico, annullamento dell'assegno mancanza di fondi nel conto addebitato ecc.
L'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che essendo una violazione non materialmente sanabile una volta ravvisata , non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione .
Sarà possibile, invece, pagare una somma:
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ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista;
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o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo;
oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta sarà €1.667 (5.000/3) da versare tramite il mod. F23 con il codice tributo "741T", entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Con la nota n. 5828 del 4.7.2018 l'INL ha chiarito che la sanzione:
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prescinde dal numero di lavoratori interessati quindi è la stessa per il pagamento non tracciabile sia 1 che di 5 lavoratori ma
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è applicata in base al numero di mesi nei quali la violazione si è verificata.