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Decreto fiscale 2020: stretta sulle compensazioni

L’articolo 1 regola “l’accollo del debito d’imposta altrui” in base al quale è possibile pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore (cd. accollato). L’accollo del debito tributario è previsto nel nostro sistema nello statuto del contribuente anche se non sono mai stati emanati i decreti attuativi.  Il decreto in esame prevede che in caso di accollo

  • per il pagamento non è possibile nessuna forma di compensazione da parte dell’accollante;
  • i versamenti con compensazioni si considerano come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.
  • i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. 

L’articolo 2 rientra nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di esclusione dalla banca dati VIES necessaria per le operazioni intracomunitarie. La norma prevede che in questi casi, venga esclusa:

  • CESSAZIONE PARTITA IVA la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata
  • ESCLUSIONE BANCA DATI VIES la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti IVA. L’esclusione opera finché non vengono rimosse le irregolarità che hanno generato il provvedimento di esclusione.

L’articolo 3 rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, dando una stretta al loro utilizzo. In particolare, per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Per le deleghe presentate da marzo 2020, è stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in si compensino crediti non utilizzabili.

La stretta sulle compensazioni passa anche per l'edilizia. L'articolo 4 prevede che dal 1° gennaio 2020 in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice  ai lavoratori, deve essere effettuato dal committente. L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto, insieme ad una serie di dati da trasmettere via pec, deve essere versato dall’impresa appaltatrice/affidataria al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su uno specifico conto bancario destinato. Il committente deve eseguire il versamento mediante delega F24, senza possibilità di utilizzare propri crediti in compensazione e deve comunicarlo via pec entro 5 giorni. 

Inoltre, per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive). L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea

 

Sempre in tema di lotta all'evasione, l'articolo 39 interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali. In particolare:

  • In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni (pena attenuata da 1 anno e sei mesi a sei anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro). In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la pena prevista è compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
  • In caso di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da 2 a 5 anni colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (a determinare condizioni).
  • è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque non presenta la dichiarazioni dei redditi o IVA quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ogni impostae ad euro 50.000. Stessa pena anche per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
  • in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti prevista la reclusione da 4 a 8 anni. ( pena più clemente se l’importo non rispondente al vero sia inferiore a euro 100.000 euro per periodo d'imposta).
  • In caso di occultamento o distruzione di documenti contabili la pena passa da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni di reclusione
  • Per quanto riguarda i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di Iva il decreto fiscale non modifica la pena prevista, ma le soglie di punibilità. 
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/11/2019