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Decreto fiscale 2020: contrasto alle frodi nel settore delle accise

In generale, i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento sono sottoposti ad accisa. L'articolo 5 del decreto fiscale

  • riduce i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) e per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi).
  • modifica il sistema EMCS  introducendo il termine temporale di 24 ore per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
  • introduce disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti, devono possedere.
  • aggiornate le modalità per la trasmissione degli avvisi previsti in caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa, prevedendo che le suddette comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche.


L’articolo 6 introduce dal 1° gennaio 2020 una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato IVA.  Viene inoltre impedito l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti. Infine, le Società, gli Enti e i Consorzi concessionari di autostrade devono mettere a disposizione dell’Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di finanza le informazioni prelevate dai sistemi di controllo installati sulle tratte autostradali di competenza, relative ai passaggi degli automezzi.


Con l’articolo 7 viene previsto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, prevedendo l’obbligo di circolare nel territorio nazionale con un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla documentazione di trasporto.

In base all'articolo 8 dal 1° gennaio 2020 il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale per chi esercita l’attività di autotrasporto di persone e merci, è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

Per gli acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l’obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni e per i soggetti privati di trasmettere, preventivamente rispetto all’immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terrestri.  Previsto inoltre per i privati l’obbligo di versamento dell’IVA mediante F24 Elide. 

L'articolo 11 introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato) per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale. 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/11/2019