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Decreto fiscale 2020: fatturazione elettronica

L’articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

L'articolo 15 estende anche per l'anno 2020 l'esclusione alla fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 16 annuncia che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

L'articolo 17 stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta, la sanzione da versare ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/11/2019