Quando l’associato e l’associante, si accordano per un apporto che sia insieme di valori in denaro e di servizi o lavoro, il rapporto contrattuale prende il nome di “misto”.
In questo caso valgono le medesime previsioni, in termini di imposte dirette, esposte per il caso dell’apporto di solo capitale, ricordando che alle persone fisiche, in base all’articolo articolo 2549 comma 2 del Codice civile, non è permesso l’apporto di lavoro neanche parzialmente.