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Composizione negoziata: dal 15 novembre nuova procedura per la crisi d'impresa

Composizione negoziata della crisi d’impresa possibile dal 15 novembre 2021

Ai sensi dell'art 2 si istituisce una composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Possono avvalersi di tale procedura:

  • l'imprenditore commerciale e agricolo 
  • che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (per le imprese sotto soglia vale l'art 17 del DL cui si rimanda)

Tali soggetti possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. 

La nomina dell'esperto avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8. 

Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa. 

L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica della CCII (attiva dal 15 novembre) mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

Il contenuto della istanza di nomina dell'esperto

L'imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: 

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare; 

c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;  

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;  

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/08/2021