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Composizione negoziata: dal 15 novembre nuova procedura per la crisi d'impresa

Composizione negoziata 2021: l'elenco degli esperti

Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti  nel quale possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati; 
  • possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.  

L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5.

Presenta la domanda per l'iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata

I commercialisti e gli altri professionisti previsti dalla norma,  possono presentare domanda di iscrizione all’elenco  alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente corredandola da:

  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, 
  • certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi 
  • un curriculum vitae oggetto di autocertificazione dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.  

Ciascuna camera di commercio designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. 

La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni.

La commissione è costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome ed è composta da: 

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione; 

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza 

La nomina degli esperti per la composizione negoziata

Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, ricevuta l’istanza da parte dell'imprenditore la comunica il giorno stesso alla commissione costituita unitamente a una nota sintetica contenente:

  • il volume d’affari,
  • il numero dei dipendenti 
  • il settore in cui opera l’impresa istante.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l’esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. 

La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale.  

La commissione decide a maggioranza. Se la commissione non provvede nel termine, la nomina è effettuata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione, nei successivi due giorni lavorativi. 

Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio.

L’esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato.

L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. 

L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. 

 L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di crisi. 

 Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/08/2021