A partire dal 1° agosto e fino al 15 settembre 2011 sono sospesi i termini processuali, mentre quelli sostanziali, relativi, cioè ai rapporti tra privati o ad attività che si realizzano al di fuori delle aule di giustizia, non subiscono sospensione. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria;
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.