Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:
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le società in liquidazione ordinaria;
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le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.