Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP 2021: ecco come calcolarlo

Acconto 30 novembre contribuenti minimi e forfettari

Per i contribuenti c.d. “minimi”[1] e “forfettari”[2] si possono determinare diverse situazioni, riportate in seguito.

CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI

I soggetti che:

  • nel 2020 hanno applicato il regime dei minimi
  • vi permangono nel 2021,

devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 5%) con i medesimi criteri stabiliti per l’Irpef

Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2021

I contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi (per obbligo o per facoltà) dal 2021 e applicano nello stesso anno:

  • il regime forfetario, assoggettano il reddito 2021 all’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”), versando l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva dei minimi – che indicheranno poi nel Quadro L del Mod. Redditi PF 2022 per il successivo periodo d’imposta 2021;
  • il regime “ordinario”, determinano il reddito 2021 ordinariamente assoggettandolo ad IRPEF; tuttavia, non avendo una base imponibile IRPEF, il relativo acconto per il 2021 non è dovuto[3]

Se tali soggetti versano comunque (come consigliato) l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[4] potranno scomputarlo dall’IRPEF – indicandolo nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF per il periodo d’imposta 2021

CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E NEL 2021

I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2020 e vi proseguono nel 2021 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

Possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale

CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2020 E FORFETTARI NEL 2021

Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, in assenza di una base imponibile di riferimento.

Con riferimento, invece, all’IRPEF, se applicano il criterio previsionale potranno calcolare l’acconto 2021 solamente sugli (eventuali) altri redditi posseduti

CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2020 E ORDINARI NEL 2021

I soggetti forfetari nel 2020, che nel 2021 hanno invece adottato il regime ordinario[5]:

  • determineranno il reddito 2021 ordinariamente, assoggettandolo ad IRPEF come di consueto;
  • versano l’acconto 2021 dell’imposta sostitutiva[6] - indicando quanto versato nel quadro RN del successivo modello REDDITI 2022 PF, per il periodo d’imposta 2021.

I soggetti in esame sono esonerati dal versamento dell’IRAP per il 2020, motivo per cui non sono neanche tenuti al versamento del relativo acconto per il 2021.

[1] art. 27 del D.L. 98/2011.

[2] art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e successive modificazioni.

[3] salvo che vi siano altri redditi che scontano l’IRPEF.

[4] con codice tributo 1793.

[5] in contabilità semplificata oppure ordinaria.

[6] con codice tributo 1790.

Fonte:


Aggiornata il: 28/11/2021