L’art. 66bis dell’accordo 30 marzo 2015 introduce una specificità per i contratti a tempo determinato nelle località turistiche. Infatti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il nuovo CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, è stato concordato che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire tali picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative.
L'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato sarà definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti sociali firmatarie dell'accordo.