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Ok al fondo patrimoniale se non pregiudica la riscossione

Sottrazione al pagamento delle imposte: cosa è legittimo e cosa no?

L’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, in particolare, sanziona coloro che, con l'intento di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nonché di interessi e sanzioni amministrative relative a tali imposte, alienano simulatamente o pongono in essere atti fraudolenti, sui beni propri o altrui, idonei a rendere inefficace in tutto o in parte l'azione di riscossione azionata da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il reato scatta al superamento di una soglia fissata in euro 50.000 da riferirsi all'ammontare complessivo di imposte, sanzioni e interessi che si intende eludere. La pena prevista è da sei mesi a quattro anni.
Il D.L. n. 78/2010, peraltro, ha dato ulteriore impulso a tale fattispecie introducendo un'aggravante per cui se l'ammontare di imposte, sanzioni e interessi che si intende eludere con gli atti "fittizi" è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da uno a sei anni.
Il citato art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, d'altro canto, è tra le poche disposizioni a cui il legislatore non ha apportato modifiche nell'ambito della significativa revisione del sistema penal-tributario operata dal D.Lgs. n. 158/2015.

Come osservato dalla giurisprudenza (Cass. pen., n. 15449/2015 e n. 25677/2012.), il tenore dell'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 contempla, oltre alla alienazione simulata, il generico richiamo ad altri atti la cui connotazione comune è data dal loro carattere fraudolento, da intendersi come comportamento che, sebbene formalmente lecito - come peraltro lo è l'alienazione di un bene - sia però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno.
Si è conseguentemente ritenuto configurato il reato in esame in ipotesi di:

  • cessione simulata dell'avviamento commerciale (Cass. n. 37389/2013),
  •  cessione di immobili e quote sociali alla convivente da parte di un commercialista (Cass. n. 39079/2013.),
  •  pluralità di trasferimenti immobiliari (Cass. n. 19524/2013.)
  •  costituzione di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. (Cass., n. 40561/2012.),
  •  messa in atto, da parte degli amministratori, di più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili (Cass., n. 19595/2011),
  •  vendita simulata mediante stipula di un apparente contratto di "sale and lease back" (Cass., n. 14720/2008).

In sostanza, nell'applicazione giurisprudenziale di tali condotte emerge una casistica molto ampia che abbraccia tanto gli atti a titolo oneroso quanto quelli a titolo gratuito (fra cui spicca la costituzione di fondi patrimoniali o di trust ritenuti non genuini). 

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Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 06/11/2017