Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente muovendo dal principio di diritto secondo cui “a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ. , per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta”.
In sostanza, il giudice di merito deve individuare gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale, si legge nella sentenza, rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare, fermo restando che l’istituto in parola può essere utilizzato anche come strumento volto ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, mediante la sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco.
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