A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente:
-
per i debiti relativi ai carichi oggetto di rottamazione fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
-
sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione
L'agente della riscossione, relativamente a tali carichi, non puo'
-
avviare nuove azioni esecutive
-
iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
-
proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.
Attenzione: i termini e le scadenze per il pagamento delle rate della definizione agevolata devono essere rispettate anche dai contribuenti che usufruiscono della dilazione di un anno per i pagamenti perché si trovano nelle aree colpite da calamità naturali.