Nella circolare n. 5/E del 2018 l’Agenzia ha chiarito cosa si deve intendere con "coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro",
chiarendo che esso “… si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori :
- nei processi di innovazione e dimiglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e
- nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione (”Piano”). Il Piano è elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni del contratto collettivo di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il Piano può essere elaborato mediante comitati paritetici aziendali . I gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non sono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori”.
Assonime ritiene comunque che tali precise indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non debbano essere interpretate in senso restrittivo, posto che "la realtà aziendale conosce “forme partecipative” dei lavoratori diverse da quelle indicate dall’Agenzia ma altrettanto importanti e significative. In presenza di un effettivo e comprovato coinvolgimento paritetico dei lavoratori, la disciplina agevolativa prevista dal comma 189 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 dovrebbepoter trovare applicazione anche laddove la partecipazione dei dipendenti avvenga secondo modalità diverse .