L’agenzia chiarisce che non sussiste alcun obbligo specifico, per i contribuenti e gli intermediari, di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA; tuttavia, nel caso in cui da questi dati derivino indicatori elementari di anomalie, è data la possibilità di modificarli per disattivare eventuali criticità e calcolare nuovamente l’ISA.
Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione non sarà soggetto a contestazioni in merito a tali variabili, così come era stato già chiarito nella circolare n. 17/E del 2019.
Non tutte le variabili precalcolate sono modificabili; non è, infatti, possibile modificare il valore delle seguenti variabili:
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“Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
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“Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
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“Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
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“Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.
Qualora vi fossero disallineamenti sui dati non modificabili è possibile fornire gli elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive”.