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Contribuzione Irap: ribaltone della Cassazione in tema di impresa familiare

Contribuzione IRAP impresa familiare:i due orientamenti post 2016

All’indomani dei chiarimenti forniti dal massimo consesso della Cassazione, nella giurisprudenza tributaria di sono delineati due indirizzi interpretativi antitetici, così rendendo ulteriormente necessario (ed auspicabile) l’intervento delle Sezioni Unite:
1. Il primo equipara il collaboratore al dipendente e si sofferma sull’apporto effettivamente reso da tale soggetto all’organizzazione d’impresa. Una per tutte, la Sezione VI - 5 Civile della Cassazione, nell’Ordinanza 30 agosto 2016, n. 17429, sulla scia del precedente delle Sezioni Unite, aveva statuito che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione dell’impresa familiare ricorre quando l’imprenditore:

  • risulti, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, per l’effetto, impiantato in strutture organizzative riferibili a responsabilità ed interesse di altri;

• impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro dei collaboratori familiari in tal guisa da oltrepassare la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o comunque meramente esecutive.
2. Il secondo considera l’impresa familiare come impresa organizzata, impedendo al contribuente di entrare nel merito sull’apporto effettivo del collaboratore: la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14789, aveva spiegato che, se non espressamente esentati, tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale od agricola, sono tenuti al versamento dell’IRAP. Quindi l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP. Inoltre, la Sezione V, nell’Ordinanza 04 giugno 2019, n. 15217, aveva chiarito che, afferendo l’IRAP allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo l’imprenditore titolare di impresa familiare, ma non lo sono i familiari collaboratori, colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell’impresa e integrando la collaborazione dei partecipanti quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore rispetto a quella conseguibile col solo apporto lavorativo personale del titolare

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 02/10/2019