Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Consignment stock o call of stock nella Direttiva UE

A cosa puo' servire il contratto "call of stock"?

Immaginiamo che un fornitore italiano venda ad un cliente UE una partita di merce necessaria per un certo periodo di tempo per la sua produzione (o per il suo commercio) e che il cliente utilizzi man mano questi beni in questo lasso di tempo.

Il cliente UE puo' evitare di pagare immediatamente l'Iva, ed anche di pagare il fornitore, stoccando i beni nel suo magazzino.

Essi restano di proprieta' del fornitore comunitario ma puo' prelevarli di volta in volta che ne ha bisogno: col contratto di consignment stock il cliente diventera' proprietario solo dei beni man mano prelevati dal deposito, sui quali applichera' l'Iva del suo paese e successivamente paghera' la fattura che il fornitore dovra' emettere all'atto del prelievo dal deposito.

La merce puo' rimanere in questo "limbo" fiscale al massimo per 12 mesi, bisogna tuttavia presentare l'Intrastat  al momento della spedizione della merce ed e' necessario istituire un apposito Registro Iva con i carichi e gli scarichi.

Trascorsi 12 mesi la merce o ritorna al fornitore, oppure va fatturata al cliente ovvero al fornitore stesso alla Partita Iva che dovra' prendere in quel paese.

Fonte:


Aggiornata il: 06/01/2020