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Investimenti nel capitale di rischio

Gli investimenti in capitale di rischio delle start-up innovative riguardano le start up che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita. 

L'investimento in equity deve avere le seguenti caratteristiche:

  • essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati;
  • essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, ferma restando l’attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;
  • essere di importo non inferiore a 10.000 euro;
  • non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
  • essere detenuto per un periodo non inferiore a 18 mesi;
  • non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding.

Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

A fronte dell’investimento nel capitale dell’impresa operato da un attore dell’ecosistema dell’innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un’ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, nel limite complessivo di 30.000,00 euro per start-up innovativa.

 Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis” e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (ai sensi del quale gli aiuti massimo concedibile in de minimis per ciascuna “impresa unica” non possono superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 21/06/2021