Da ultimo potrebbe sovvenire il dubbio di quale differenza intercorra fra le indicazioni fornite dall’art. 119, co. 9, lett a) modificata, come sopra descritto, dalla legge di bilancio per il 2021 e la lett. b), secondo la quale accedono al superbonus le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività' di impresa, arti e professioni, su unità' immobiliari.
La differenza consiste nel fatto che
- (A) la lett. a), modificata dalla legge di bilancio 2021 si riferisce agli interventi da superbonus effettuati sulle parti comuni degli edifici, mentre
- (A)la lett. b), rimasta inalterata, fa riferimento alla platea di contribuenti, i quali per obbligo devono agire al di fuori della sfera imprenditoriale, artistica o libero professionale al fine di intervenire sulle singole unità immobiliari.
Unità immobiliari che devono essere obbligatoriamente residenziali e non rientrare in una delle categorie seguenti:
- immobili patrimonio
- immobili merce
- immobili strumentali
Queste ultime tipologie di immobili possono accedere al superbonus solo nel rispetto di quanto previsto per altro dalla sola Circ. 24/E/2020 e non da quanto disposto dalla norma dell’art. 119.
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.