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La gestione delle perdite d’esercizio 2020 nelle società di capitali

La versione definitiva della deroga

Stante il problema dell’esaurimento della normativa con l’ingresso del nuovo anno, al perdurare di un contesto generale ben lontano da una normalizzazione, il legislatore ha deciso di intervenire sulla norma riscrivendola e sostituendola con l’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020, la Legge di Bilancio 2021.

La sostanza della norma è mantenuto, con l’aggiunta di alcuni correttivi prospettici.

L’oggetto dell’ibernazione, con la novellata deroga, divengono le perdite significative emerse durante tutto l’esercizio 2020, ampliando così il campo d’applicazione.

Ma la novità più importante riguarda la gestione negli anni successivi delle perdite emerse nel 2020, e che l’assemblea ha deciso di ibernare: è prescritto infatti che, nel caso in cui le perdite superino il terzo del capitale sociale ma non la sua interezza, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo sarà il quinto esercizio successivo (quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2025). Similmente nel caso in cui le perdite siano di entità tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la decisione obbligatoria in tema di ricapitalizzazione o trasformazione o scioglimento, potrà essere rinviata fino al quinto esercizio successivo (anche in questo caso, quindi, entro il termine dell’approvazione del bilancio 2025). Le perdite interessate sono le perdite significative realizzate nell’esercizio 2020.

Le perdite realizzate nell’esercizio 2020 e ibernate, la cui gestione può essere sospesa fino al 2025, dovranno essere, però, distintamente indicate in Nota integrativa fin tanto che permarranno in bilancio, con specificazione della loro origine e delle eventuali movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Il termine dell’assemblea che approva il bilancio d’esercizio 2025 può essere considerato a tutti gli effetti un termine ultimo per agire secondo le disposizioni normative ordinarie, in quanto non appare preclusa la possibilità, per le società interessate, di procedere anticipatamente all’assunzione degli obblighi previsti, anche in termini di ricapitalizzazione, scioglimento o trasformazione; con la sola peculiarità che, fino a quella data, gli amministratori e la società non possono invocare l’automatismo delle procedure che, in questo caso, si configureranno come volontarie.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 23/06/2021