Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Trattamento di fine mandato e tassazione separata: approfondimenti interpretativi

Il trattamento fiscale generale

L’importo del Trattamento di fine mandato, o le sue modalità analitiche di determinazione (ad esempio nel caso in cui è legato ai risultati conseguiti), dovrebbero essere stabilite da una delibera dell’assemblea o dall’atto costitutivo o dallo statuto della società; ma, nella realtà, non sempre ciò avviene e questo può avere delle conseguenze non secondarie, da un punto di vista fiscale, in capo all’amministratore che percepisce il trattamento.

Fondamentalmente il trattamento fiscale applicabile è differenziato a seconda che il diritto alla percezione risulti da un atto anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione, con data certa, o meno.

Se il diritto alla percezione deriva da atto anteriore all’inizio della collaborazione, con data certa, l’erogazione del trattamento sarà soggetto a tassazione separata in via ordinaria; infatti, in base all’articolo 17 comma 1 lettera c del TUIR, la tassazione separata si applica alle “indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa […], se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”.

L’indennità, nel momento in cui materialmente erogata dalla società, ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del DPR 600/1973, sarà soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 20%.

Su opzione facoltativa del contribuente, da esercitare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, questi potrà, se lo vorrà, applicare la tassazione ordinaria al trattamento di fine mandato percepito.

Le indennità di fine mandato di importo maggiore di  1 milione di euro, il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1 gennaio 2011, sono soggette a un trattamento fiscale differenziato rispetto a quelle di importo inferiore; per questi casi, infatti, fino alla soglia limite di 1 milione di euro il trattamento percepito sarà soggetto a tassazione separata (anche in questo caso con possibilità di tassazione ordinaria su opzione), mentre la parte che eccede tale importo sarà soggetto a tassazione ordinaria, ai sensi dell’articolo 24 comma 31 del DL 201/2011.

Nel diverso caso invece in cui il diritto alla percezione del trattamento di fine mandato non derivi da atto anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione con data certa, il trattamento corrisposto all’amministratore sarà considerato come un reddito ordinario dell’anno fiscale in cui è stato percepito e come tale soggetto a tassazione ordinaria e alle ritenute d’acconto per scaglioni di reddito ordinariamente previste per i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti (e assimilati, in questo caso) dall’articolo 51 comma 1 del TUIR.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/07/2021