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Trattamento di fine mandato e tassazione separata: approfondimenti interpretativi

Il sorgere del diritto e la determinazione del compenso

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello numero 292 del 27 aprile 2021, propone degli utili chiarimenti su alcuni questioni fondamentali ai fini della possibilità di applicazione della tassazione separata al trattamento di fine mandato corrisposto all’amministratore, nel caso in cui sia presente una discrepanza temporale tra il momento in cui è sorto il diritto alla percezione dell’emolumento e il momento di determinazione dell’ammontare dello stesso.

La questione presenta un certo livello d’interesse, perché si pone non in contrasto ma ai sensi del Codice civile, il quale al comma 3 dell’articolo 2389 prescrive appunto che “la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nel caso specifico oggetto di interpello, in ragione di talune regole di governance statutariamente stabilite, l’assemblea dei soci stabiliva un compenso unitario complessivo a favore dell’intero consiglio di amministrazione, rimettendo a quest’ultimo la definizione dei compensi spettanti ai singoli membri, anche in riferimento al trattamento di fine mandato, in funzione delle deleghe conferite, ai sensi del citato articolo 2389 comma 3 del Codice civile.

Il caso specifico presenta quindi una discrepanza temporale, oltre che funzionale, tra il momento in cui scaturisce il diritto alla percezione del trattamento di fine mandato per deliberazione dell’assemblea e il momento in cui si definisce il suo ammontare per decisione del consiglio di amministrazione.

In considerazione del fatto che l’articolo 17 comma 1 lettera c) del TUIR riconosce il diritto all’applicazione del regime di tassazione separata al TFM solo se il diritto all’indennità risulta da atto, con data certa, anteriore all’inizio dell’incarico, con l’interpello in questione la società interpellante chiede all’Agenzia delle Entrate se “ai fini dell’applicazione del regime della tassazione separata sia sufficiente che l’atto (di data certa anteriore all’inizio del rapporto) riconosca il diritto al trattamento di fine mandato senza necessità di doverne specificare anche l’importo”.

Il quesito non è affatto scontato in quanto l’assemblea, in questo caso, determina una retribuzione complessiva per il consiglio di amministrazione, ma non stabilisce regole e modalità per la ripartizione dello stessa, la cui definizione è di fatto demandata allo stesso organo amministrativo, in fase successiva e fuori dal controllo dell’assemblea dei soci.

L’Agenzia delle Entrate assume parere positivo, dichiarando, nel caso specifico in cui la determinazione del compenso è demandata al consiglio di amministrazione ai sensi delle citate disposizioni del Codice civile, che l’applicazione del regime di tassazione separata risulta applicabile nel momento in cui l’atto che ha fatto sorgere il diritto per decisione dell’assemblea dei soci, anche se per un importo non puntualmente stabilito, presenta data certa, stabilendo quindi un profilo di priorità al sorgere del diritto piuttosto che alla definizione dell’importo dell’emolumento.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 08/07/2021