A tal fine potrebbe risultare utile la produzione, a titolo esemplificativo, dei seguenti documenti:
- bilanci d'esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili(o analogo), dai quali si possa desumere:
- il momento in cui i beni agevolabili sono stati iscritti in contabilità;
- l'esercizio in cui sono stati iscritti nello stato patrimoniale e sono stati ammortizzati (civilisticamente e fiscalmente) per la prima volta;
- il periodo d'imposta in cui sono entrati in funzione;
- l'esistenza di eventuali fondi rischi per contenziosi con le imprese appaltatrici; ecc.;
- scambi di documentazione tra il committente e l'impresa appaltatrice relativamente alle opere in questione, dai quali si potrebbero trarre informazioni specifiche riguardanti l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, la loro consegna, eventuali contestazioni riguardanti la sussistenza di vizi e/o difetti, incompletezze di esecuzione, errori, sul mancato rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, certificazioni, ecc.;
- fatture relative alle utenze, dalle quali si potrebbe valutare la dinamica temporale dei consumi di energia elettrica / gas / acqua e si potrebbero trarre elementi utili per determinare il momento in cui è iniziata l'attività del bene oggetto dell'appalto.
La data di accettazione tacita delle opere, determinata in base ai criteri e ai documenti sopra esposti, costituisce, ai fini del super ammortamento, il momento di "effettuazione" dell'investimento, che "incardina" il bene agevolabile nella disciplina agevolativa pro tempore vigente.