La prossima scadenza del 31.03.2022 riguarda, pertanto, l'ipotesi di un “nuovo” modello da presentare a causa della variazione dei dati precedentemente comunicati – nel precedente anno 2021. Il modello va inviato completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
Il modello va nuovamente presentato anche per comunicare la perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso, l’invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l’apposita sezione denominata “Perdita dei requisiti”.
La presentazione di un “nuovo” modello EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
- si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti nei seguenti punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” (costituita dai punti da 1 a 38):
Punto 20 | importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità |
Punto 21 | importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi |
Punto 23 | ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente |
Punto 24 | numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso |
Punto 30 | importi delle erogazioni liberali ricevute |
Punto 31 | importi dei contributi pubblici ricevuti |
Punto 33 | numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi |
- sono intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:
- “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale;
- “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente;
in quanto tali informazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA), rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” o nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli