Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
Fasce
| Importo (in euro)
| Numero Soci
| Capitale sottoscritto
| Fatturato
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a | 280,00
| Fino a 100
| Fino a euro 5.160,00
| Fino a euro 75.000,00
|
b | 680,00
| Da 101 a 500
| Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00
| Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00
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c | 1.350,00
| Superiore a 500
| Superiore a euro 40.000,00
| Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00
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d | 1.730,00
| Superiore a 500
| Superiore a euro 40.000,00
| Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00
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e | 2.380,00
| Superiore a 500
| Superiore a euro 40.000,00
| Superiore a euro 2.000.000,00
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Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.
Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.).
È poi prevista la
maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La
maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3 L. 381/1991, è invece del
30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la
maggiorazione è
del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.