Quando la società, terminato il triennio di validità del regime, decide di non effettuare il rinnovo, qualora si opti per il criterio storico, sia la società partecipata che i soci devono calcolare gli acconti sulla base di una imposta "virtuale", ossia assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione. In sostanza:
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la società deve commisurare l'acconto sull'imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente imputato per trasparenza ai soci;
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i soci determinano l'acconto sulla base dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello agli stessi imputato per trasparenza dalla società.
L’acconto Ires pertanto è dovuto salvo il caso in cui la società decida di rimanere nel regime di trasparenza fiscale che come detto in precedenza avviene tacitamente.