A livello normativo, la definizione di fattura elettronica si trova nel D.P.R 633/72- Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare al comma 1 dell’articolo 21 viene specificato che
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per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico;
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Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
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la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Elemento discriminante, quindi, per distinguere tra fatture “elettroniche” e “cartacee (CM 18/2014) non è il tipo di formato “originario” (elettronico o cartaceo) utilizzato per la propria creazione bensì la sua “emissione” e “ricezione” in un qualunque “formato elettronico”.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 89757/2018 del 30 aprile 2018 "la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al singolo ricevente".