La Qu.I.R. percepita dal dipendente che ne abbia fatto esplicita richiesta non è soggetta a tassazione separata (come avviene normalmente per il TFR), ma è soggetta a tassazione ordinaria Irpef. In particolare, vi viene applicata l'aliquota prevista per lo specifico scaglione di reddito del dipendente e vi si applicano anche le addizionali regionali e comunali. Questo è un fattore di cui è necessario tenere conto nell'eventuale scelta di ricevere la Qu.I.R. in busta paga.
Tuttavia, la Qu.I.R., come definito dall'art. 4 del D.p.c.m. n. 29 del 20.02.2015:
- non è imponibile ai fini previdenziali;
- non va considerata ai fini della determinazione dell’aliquota per la tassazione separata del TFR;
- non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo da considerare per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.