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Legge n. 109/2015 in sintesi: rivalutazione pensioni ma non solo

Pagamento pensioni al 1° del mese e Garanzie imprese per TFR

Art. 6 della L. 109/2015
 
L’art. 6 della L. 109/2015 modifica il termine:
  1.  per il pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi
  2.  per il pagamento delle rendite vitalizie a carico dell’INAIL (eseguita dal medesimo INPS).
  3.  per il pagamento di un unico trattamento succitato (attualmente valevole solo per i beneficiari di più trattamenti).
A tal proposito, si dispone che:
a) a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati, anziché il giorno 10, il primo giorno di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile;
b) a decorrere dal 2017, i pagamenti siano effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese;
c) resta fermo che, per i beneficiari di più di uno dei trattamenti summenzionati, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento, sempre che non esistano cause ostative.
 
 
Tali  termini unicisemplificano "fortemente le procedure gestionali, amministrative e informatiche, con una sola lavorazione al mese contro le tre attuali. Sul punto, va ricordato che la disciplina fino ad ora vigente prevede i seguenti termini di pagamento:
a) per un trattamento INPS o INAIL, il primo giorno del mese;
b) per un trattamento ex INPDAP il 16 di ogni mese; per un trattamento ex ENPALS il 10 di ogni mese;
c) per i titolari di più di uno di qualsiasi dei suddetti trattamenti il 10 di ogni mese.
 
Art. 7 della L. 109/2015
 
L’art. 7 della L. 109/2015 modifica la disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 26 a 34, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, riguardante la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di ricevere le quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.
Nella formulazione finora vigente  datori di lavoro,con meno di 50  addetti inferiore a 50 che e non intendano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR o, possono accedere ad un finanziamento, assistito  dall'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l'INPS, e  dallo Stato, nonché da un privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registro.
L’art. 7 della L. 109/2015  ai fini di semplificare e facilitare  la procedura,  sostituisce il  privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.


Aggiornata il: 23/07/2015